Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic grounds and failure to raise non-punishability claim on appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Diego Vaccarisi inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The first ground was rejected as generic and merely requesting a new examination of merits, while the second ground regarding non-punishability under Article 131-bis of the Penal Code was inadmissible because it was not raised in the appellate judgment. The court ruled that since the Court of Appeal already found the act's particular insignificance and excluded non-punishability with sufficient reasoning, this issue cannot be re-litigated at the cassation level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if grounds are generic or merely request a new examination of merits, and claims of non-punishability must be raised in the appellate judgment with sufficient reasoning to be excluded from cassation review.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCARISI DIEGO nato a AVOLA il 05/12/1971 avverso la sentenza del 21/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Diego Vaccarisi deduce il vizio della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto, a tacere della sua genericità, si risolve nella sollecitazione a un nuovo di esame di merito sui punti censurati;
Considerato che il secondo motivo proposto, relativo alla violazione di legge conseguente alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto non è stato dedotto con i motivi di appello e, comunque, la Corte di appello a pag. 3, con motivazione congrua (e, dunque, insindacabile in questa sede), ha escluso la particolare tenuità del fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2