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Ordinanza — n. 18228/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on criminal appeal for arbitrary detention conditions and threats.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18228/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the appellant's home detention was arbitrary and that threats were procedurally flawed, but the appellate court had already logically reasoned that the appellant's violent conduct negated the need for special leniency. Consequently, the Court found the first ground manifestly unfounded and the second inadmissible due to a lack of specific application to the case facts.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 339 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: The Court of Cassazione reviews only the legality of the appellate court's reasoning; if the lower court's decision is based on logical and sufficient grounds, the appeal is manifestly unfounded. Furthermore, a general mitigation defense is inadmissible if the appellate court has already provided a congruous justification for denying it based on the specific circumstances of the case.

Parole chiave

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criminal appeal home detention arbitrary conduct procedural admissibility general mitigation manifestly unfounded court costs revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
Art. 339 cod. pen.
Art. 62-bis cod. pen.
dall'uso di strumenti atti ad offendere; Considerato che il secondo motivo proposto, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 339 cod. pen
art. 62-bis cod. pen
dall'uso di strumenti atti ad offendere; Considerato che il secondo motivo proposto, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ANGELO VINCENZO nato a VITTORIA il 11/06/1987 avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Vincenzo D'Angelo deduce l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen.; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha rilevato, con motivazione congrua e logica (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), che le modalità dell'allontanamento dal luogo di detenzione domiciliare e i motivi arbitrari della condotta escludevano la particolare tenuità del fatto, in quanto l'imputato, invece di recarsi a sostenere gli esami ematici autorizzati, si è recato dalla moglie, intimandole, con un coltello, di rientrare a casa con lui;

Considerato che il difensore, con il secondo motivo, ha censurato la mancata declaratoria dell'improcedibilità del reato di minacce per difetto della condizione di procedibilità della querela e il vizio della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; Ritenuto che la censura relativa al difetto di procedibilità è manifestamente infondata, in quanto il reato di minacce è procedibile di ufficio, in quanto aggravato, ai sensi dell'art. 339 cod. pen. dall'uso di strumenti atti ad offendere; Considerato che il secondo motivo proposto, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.

è inammissibile, in quanto il difensore si è limitato a citare pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche, senza riferire la rilevanza delle stesse alle risultanze del caso di specie e la Corte di appello ha congruamente motivato il divieto delle attenuanti generiche in ragione dei plurimi precedenti, anche specifici, dell'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21