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Ordinanza — n. 18226/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific request for substitute sanctions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18226/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Bosco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Bosco argued that the appellate judgment was flawed because it failed to notify him of the registration number and because the court could not substitute a custodial sentence with alternative sanctions without an explicit request. The court rejected these claims, ruling that the lack of a registration number does not invalidate the judgment and that substitute sanctions require a specific party request, which was absent in this case.

Regesto Legislator

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Art. 545-bis c.p.p.; Art. 164 c.p.p.: The court cannot substitute a custodial sentence with alternative sanctions ex officio when the parties have renounced their claims without an explicit request for such substitution.

Parole chiave

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substitute sanctions ex officio substitution inadmissible appeal custodial sentence party request requirement criminal procedure nullity of judgment difetto formale di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 545-bis c.p.p.
Art. 164 c.p.p.
art. 545-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOSCO SALVATORE nato a NOTO il 31/05/1966 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Salvatore Bosco deduce, con il primo motivo, che la sentenza è stata notificata all'imputato priva del numero di registro e, con il secondo motivo, la violazione dell'art. 545-bis cod. proc. pen., in quanto la Corte di appello non avrebbe sostituito d'ufficio la pena inflitta con altra sanzione sostituiva;

Rilevato che il primo motivo dedotto è manifestamente infondato, in quanto non determina la nullità della sentenza impugnata; Considerato che il secondo motivo, peraltro formulato in termini aspecifici, è manifestamente infondato, in quanto in caso di concordato sulla pena in appello con rinuncia ai motivi, il giudice non può sostituire d'ufficio la pena detentiva con le sanzioni sostitutive, in assenza di esplicita richiesta delle parti (Sez. 4, n. 43980 del 26/10/2023, Cruz, Rv. 285484 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2