Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new evidence and late recidiva argument.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The defense argued that the defendant left her home due to serious health reasons, but the court found this argument merely reiterated previously rejected claims without new proof of hospitalization. Furthermore, the claim regarding recidiva was rejected because it was raised for the first time in the cassation appeal rather than during the appeal proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385, 131-bis, 54 cod. pen.; Art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it reiterates arguments already dismissed by the appellate court without new evidence, and if a violation of law regarding recidiva is raised for the first time in the cassation appeal.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GURRIERI CLELIA nato a RAGUSA il 02/08/1975 avverso la sentenza del 27/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Clelia GuOrrieri deduce l'inosservanza degli artt. 385, 131-bis e 54 cod. pen., in quanto l'imputata si sarebbe allontanata nei giorni contestati dal domicilio ove era ristretta agli arresti domiciliari non dolosamente, ma per gravi ragioni di salute e che, comunque, la violazione sarebbe connotata dalla particolare tenuità;
Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella reiterazione di censure motivatamente disattese dalla Corte di appello a pag. 3 della sentenza impugnata, rilevando l'assenza della prova di ricoveri ospedalieri urgenti nei giorni delle accertate evasioni e l'abitualità delle condotte di reato, ostativa all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.; Considerato che è parimenti inammissibile il secondo motivo di ricorso ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., relativo alla mancanza di motivazione della recidiva, in quanto questa violazione di legge non è stata dedotta con i motivi di appello, ma, per la prima volta, solo con il ricorso per cassazione;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbra