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Ordinanza — n. 18222/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge to lower court's fact-finding on fraud.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18222/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Bellomo inadmissible. The appellant argued that the Court of Appeal of Catania erred in assessing the fraud element of the crime, but the court rejected this as a generic challenge to the evaluation of evidence. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely requests a re-examination of evidence without specific grounds, as it constitutes a generic challenge to the lower court's appreciation of facts.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic challenge to evidence appreciation of facts fraud element crime procedural costs order omissione illecita di raggiungere il corpo rischio di soggiorno illegale espatrio illegale insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLOMO FRANCESCO nato a AVOLA il 03/02/1985 avverso la sentenza del 17/01/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Francesco Bellomo deduce il vizio della motivazione in ordine al dolo del delitto di evasione accertato; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.