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Ordinanza — n. 18221/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against prison sentence as generic merit review is barred in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18221/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared Michael Di Fazio's appeal inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued violations of specific criminal code articles and claimed the lower court's reasoning was illogical regarding his sentence. The court rejected these claims because the appeal was too generic, merely requesting a re-examination of the penalty without specific legal grounds, which is prohibited at this stage.

Regesto Legislator

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Artt. 62-bis e 133 cod. pen.; Art. 20 bis cod. pen.: An appeal in cassation is inadmissible if it merely requests a re-examination of the merits or contests the factual appreciation of the lower court without specific legal grounds.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic merit review barred criminal code article 62-bis criminal code article 133 criminal code article 20 bis lower court factual appreciation court costs award revoca della sospensione condizionale

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 20 bis cod. pen.
art. 20 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FAZIO MICHAEL nato a LENTINI il 15/01/1994 avverso la sentenza del 09/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, il difensore di Michael Di Fazio deduce la violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame del merito del trattamento sanzionatorio, non consentito in sede di legittimità;

Ritenuto che, peraltro, la Corte di appello che ha congruamente motivato il diniego del beneficio in ragione della gravità delle condotte accertate e dei precedenti per gravi reati violenti del ricorrente, risultando pertanto immune da censure sul punto; Considerato che il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 20 bis cod. pen., è, oltre che aspecifico, manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, sulla base delle modalità della condotta e dei gravi precedenti penali dell'imputato ha ritenuto, con motivazione congrua e logica (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) che l'imputato non avrebbe ottemperato alle prescrizioni connesse all'esecuzione di una sanzione sostitutiva;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbra