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Ordinanza — n. 18219/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of new arguments and failure to challenge sentencing reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18219/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Vito Russo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Russo argued that the lower court's decision lacked offensiveness regarding his resistance to a public official and failed to recognize mitigating circumstances. The court rejected these claims, noting the appeal merely reiterated appellate arguments without adequately confronting the original judgment's factual and legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates appellate censure without new elements or if it fails to adequately confront the reasoning of the contested judgment regarding both material and psychological elements of criminal liability.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack of new elements failure to confront reasoning reiterative arguments resistance to public official attitudine all'integrazione motivi di cassazione attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO VITO nato a CATANIA il 15/08/1982 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Vito Russo, con il primo motivo di ricorso, deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancanza di offensività della condotta di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il motivo, oltre ad essere meramente reiterativo delle censure proposte nell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata; questa, infatti, dà correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità penale del ricorrente tanto sotto il profilo dell'elemento materiale (ivi inclusa l'offensività della condotta) quanto sotto il profilo dell'elemento psicologico;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non prospetta elementi di segno positivo tali da disarticolare la motivazione della sentenza, che correttamente appunta il diniego del beneficio sulla gravità della condotta e sui precedenti del ricorrente, risultando pertanto immune da censure sul punto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbrai