Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding sentence increases for continuing crimes.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Giordy Basile inadmissible due to the lack of specific reasoning regarding sentence increases for continuing crimes. The lower court had already provided sufficient and logical justification for the three-month increases based on criminal conduct severity, intent intensity, and prior criminal record under Article 133 of the Penal Code. Consequently, the court ruled that the appeal was manifestly unfounded and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 133 cod. pen.; The appeal is inadmissible when the lower court's reasoning on sentence increases for continuing crimes is specific, logical, and sufficient to satisfy the requirement of motivation, thereby precluding further judicial review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE GIORDY nato a PISTOIA il 19/06/1987 avverso la sentenza del 23/05/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Giordy Basile deduce la mancanza della motivazione in ordine alla misura degli aumenti di pena per la continuazione con i delitti di cui ai capi C) e D); Rilevato che il motivo, oltre che aspecifico, è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, a pag. 7 della sentenza impugnata, ha rilevato, con motivazione congrua e logica (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità), che l'aumento di tre mesi di reclusione per ciascuno dei delitti satellite di lesioni personali e di danneggiamento aggravato disposto dal giudice di primo grado è giustificato, ai sensi dell'art. 133 cod. pen., dalla gravità delle condotte criminose accertate, dall'intensità del dolo dell'imputato e dai suoi precedenti penali;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 20