Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper ground of manifest illogicity in a criminal appeal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Pietro Cammilleri inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment suffered from manifest illogicity and contradiction regarding his aggressive conduct during judicial questioning. The court rejected this claim, finding the original decision's reasoning on the defendant's behavior to be sound and free from evident illogic.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal based solely on the ground of manifest illogicity is inadmissible if the contested judgment is substantively motivated and free from evident contradictions or irrationality.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMILLERI PIETRO nato a CALTANISSETTA il 28/04/1995 avverso la sentenza del 28/05/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Pietro Cammilleri deduce il vizio di manifesta illogicità e di contraddittorietà della sentenza impugnata; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte (si vedano pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, incentrata sulle modalità della condotta oppositiva particolarmente aggressiva da parte del ricorrente durante il divincolamento nei confronti dell'Autorità Giudiziaria finalizzata a sfuggire al controllo da parte di quest'ultimi;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.