Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic challenge to evidence assessment and lack of motivation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's evidence assessment was contradictory and lacked motivation regarding recidivism and fines. The court rejected these claims as generic challenges to merit judgments and unsupported by specific legal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely contests the appreciation of evidence or lacks specific motivation for rejecting requests, as such issues fall within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IANNUZZI NUNZIO nato a FANO il 09/06/1966 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Nunzio Iannuzzi deduce la contraddittorietà intrinseca della sentenza rispetto agli atti processuali; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;
Rilevato che, con il secondo motivo, il difensore censura la carenza di motivazione in ordine al rigetto della richiesta di disapplicazione della recidiva e di applicazione della pena pecuniaria; Considerato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello ha ritenuto sussistente la recidiva, con motivazione congrua e logica (che, dunque, si sottrae al sindacato di legittimità) in ragione dei plurimi precedenti dell'imputato per delitti contro il patrimonio e ha optato per la pena detentiva, in luogo di quella pecuniaria, in ragione della gravità del reato accertato e della personalità negativa del reo;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbrai