Italian court dismisses appeal as arguments are repetitive and lack logical coherence regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Selmi Abdelwahab inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the first ground of appeal merely repeated criticisms already adequately examined and rejected by the Court of Appeal of Trento, while the second ground regarding the intent of the crime of calumny was resolved as a re-evaluation of evidence sources. The decision rests on the finding that the appellate judgment possessed linear and coherent logic based on an exhaustive review of the probative data.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of previously examined and rejected arguments or if they constitute a re-evaluation of evidence sources that lacks logical coherence compared to the lower court's exhaustive analysis.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SELMI ABDELWAHAB (CUI O1USCV0) nato il 30/03/1975 avverso la sentenza del 10/04/2024 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il primo motivo di ricorso dedotto dal difensore di Selmi Abdelwahab, in ordine alla manifesta illogicità dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, è meramente riproduttivo di censure già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello, valorizzando sia le risultanze processuali che testimoniali (si veda da pag. 6 a 9 della sentenza impugnata);
Considerato altresì che anche il secondo motivo di ricorso, relativo al dolo del delitto di calunnia, si risolve in una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 21 febbraio 2025