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Ordinanza — n. 18212/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge to evidence assessment in false testimony case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18212/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by La Monica against the Court of Appeal's judgment inadmissible. The appellant's sole ground was a generic challenge to the lower court's evaluation of evidence regarding charges of false testimony and calumny. The court rejected this because such arguments merely request a re-examination of facts, which is prohibited in cassation proceedings limited to legal errors.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 366 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely contests the general appreciation of evidence without raising specific legal issues, as cassation courts cannot substitute their own evaluation of facts for that of the trial judges.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic challenge evidence false testimony calumny appreciation of facts cassation procedural limits falsa testimonianza attendibilità dei testimoni esame di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA MONICA GAETANO nato il 17/01/1981 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Gaetano La Monica deduce la violazione dei criteri legali della prova con riferimento alla condanna del ricorrente per i reati di falsa testimonianza e di calunnia; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.