Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18209/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic challenge to evidence and failure to apply mitigation law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18209/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Attilio Querini inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The defense argued for acquittal based on insufficient evidence and requested generic statutory mitigation, but the court found these arguments generic and unrelated to the specific case facts. Consequently, the court upheld the lower court's denial of mitigation by citing the defendant's prior criminal history and repeated evasion conduct.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: An appeal challenging the assessment of evidence must be specific to the case facts, and a request for generic statutory mitigation requires a direct link between the legal provision and the specific circumstances of the trial.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissibility appeal generic evidence challenge statutory mitigation prior criminal record procedural costs attenuazione della pena eccezioni difensive evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Rilevato che il secondo motivo proposto, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
Rilevato che il secondo motivo proposto, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: QUERINI ATTILIO nato a UMBERTIDE il 26/05/1990 avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, il difensore di Attilio Querini deduce il vizio della motivazione e ha chiesto la «assoluzione dell'imputato perché è insufficiente la prova che abbia commesso il fatto»; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;

Rilevato che il secondo motivo proposto, relativo all'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen. è inammissibile, in quanto il difensore si è limitato a citare pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di attenuanti generiche, senza riferire la rilevanza delle stesse alle risultanze del caso di specie; Considerato, peraltro, la Corte di appello ha congruamente posto a fondamento del diniego delle attenuanti generiche i numerosi precedenti penali dell'imputato e la reiterazione di analoghe condotte di evasione in un ristretto arco di tempo (pag. 5 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbra