Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge to evidence and unfounded recidivism arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Petrone inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued violations of the code of criminal procedure and lack of contradictory proceedings, but the court rejected these as generic challenges to the lower court's evidence assessment. Furthermore, the claims regarding recidivism and mitigating circumstances were deemed manifestly unfounded given the defendant's extensive criminal history.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals challenging the merit court's evaluation of evidence are inadmissible if generic, and claims regarding recidivism are rejected when the defendant has numerous prior convictions.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE FRANCESCO nato a NAPOLI il 27/09/1976 avverso la sentenza del 04/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Francesco Petrone deduce la violazione dell'art. 337 cod. pen. e il vizio di contraddittorietà della motivazione; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;
Rilevato, inoltre, che il secondo motivo, relativo alla mancata esclusione della recidiva, e il terzo, relativo alla mancata applicazione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, sono, prima ancora che aspecifici, manifestamente infondati, in quanto la Corte di appello, con motivazione logica e congrua (che si sottrae, dunque, al sindacato di legittimità) ha ritenuto sussistente la recidiva contestata in ragione dei numerosi e gravi precedenti penali dell'imputato, anche specifici rispetto al reato contestato, e che, a tacere del divieto di cui all'art. 69, quarto comma, cod. pen. non vi erano obiettive ragioni per ritenere prevalenti le attenuanti generiche sulla recidiva;
Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbr