Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of oral request and generic challenge to evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Giuseppe Centrella's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Centrella argued for an oral hearing which was not listed in the citation decree and challenged the subjective element of the crime and evidence evaluation. The court rejected these claims because Centrella had previously requested an oral trial, rendering the omission harmless, and because the remaining grievances were generic reiterations of lower court errors not permitted in cassation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis, 99, 20-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic challenges to evidence evaluation or lack of oral hearing when the defendant previously requested it, as these do not constitute a specific violation of law.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CENTRELLA GIUSEPPE nato a VENOSA il 15/12/1965 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Giuseppe Centrella deduce l'omessa indicazione nel decreto di citazione del giudizio in appello della facoltà di richiedere la trattazione orale; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto l'imputato ha chiesto la trattazione orale e, dunque, non vi è stato alcun pregiudizio per il diritto di difesa;
Ritenuto che il secondo motivo, relativo alla violazione dell'art. 385 cod. pen. e il vizio di omessa motivazione sull'elemento soggettivo del reato, è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato che gli ulteriori motivi, relativi all'inosservanza degli art. 131-bis, 99 e 20-bis cod. pen. sono inammissibili, in quanto meramente reiterativi di censure proposte nel giudizio di appello e disattese, con motivazione congrua, logica e conforme alla disciplina di legge, alle pagg. 6-8 della sentenza impugnata;
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 202