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Ordinanza — n. 18202/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for alleging sentencing flaws in a plea bargain verdict.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18202/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Antonio Ferrante's appeal against a plea bargain sentence inadmissible. Ferrante argued the sentencing determination violated Article 133 of the Penal Code, but the court ruled this ground falls outside permissible cassation grounds for plea verdicts under Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the appeal was rejected, and Ferrante was ordered to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: An appeal alleging defects in sentencing determinations regarding plea bargain verdicts is inadmissible as it exceeds the scope of grounds admissible before the Court of Cassation.

Parole chiave

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plea bargain verdict inadmissible appeal sentencing flaws cassation grounds procedural costs sanzioni penali gravità della pena errore nella commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 133 cod. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto esula da quelli che possono essere proposti in cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANTE ANTONIO nato a NAPOLI il 29/11/1991 avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato av so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Antonio Ferrante deduce il vizio di motivazione in relazione alla determinazione della pena ai sensi dell'art.133 cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto esula da quelli che possono essere proposti in cassazione, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., avverso le sentenze di patteggiamento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.