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Ordinanza — n. 18201/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal against settlement agreement dismissed as inadmissible due to waiver of further grievances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18201/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Elia Ammaturo inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued a defect in the lower court's reasoning regarding recidivism, but this claim was based on a settlement agreement under Article 599-bis of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that such agreements require parties to waive all further grievances in subsequent appeals, making the specific argument inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; In a criminal settlement agreement, parties waive all further grievances in subsequent appeals, except for illegal sentencing.

Parole chiave

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criminal settlement agreement waiver of grievances inadmissible appeal recidivism argument Article 599-bis aggravamento della pena recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
art. 599-bis cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMMATURO ELIA nato a SAN GIUSEPPE VESUVIANO il 18/10/1995 avverso la sentenza del 29/05/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Elia Ammaturo deduce il vizio della motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva; Considerato che il motivo, peraltro, aspecifico, è inammissibile, in quanto è stato dedotto in relazione ad una sentenza di concordato in appello emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen.;

Rilevato, infatti, che, in tale forma di sentenza, l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (ex plurimis: Sez. 1, n. 30403 del 09/09/2020, Bellobuono, Rv. 279788 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 202