Criminal appeal dismissed for inadmissibility as issues fall within merit review or lack logical flaws.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Daniele Carmine inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court ruled that the first two arguments regarding subjective elements and formal concurrence of offenses were properly addressed by lower courts with logical reasoning, thus excluding them from cassation review. Furthermore, the third and fourth arguments concerning recidivism and mitigating circumstances were deemed inadmissible because the lower court's decision lacked logical defects and merely invited a re-examination of merits, which is prohibited at this stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals are inadmissible when lower court reasoning is logically sound and free of defects, or when the appeal essentially requests a re-evaluation of merits rather than correcting legal errors.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANIELE CARMINE nato a AVERSA il 20/02/1987 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Considerato che i primi due motivi proposti da Carmine Daniele, relativi - rispettivamente - alla mancata integrazione dell'elemento soggettivo del reato e all'inosservanza della disciplina del concorso formale di cui agli artt. art. 81, comma 1 e 337 cod. pen., esulano dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale su tali punti (cfr. pagg. 7 della sentenza impugnata; 6 della sentenza di primo grado);
Ritenuto che il terzo ed il quarto motivo, relativi - rispettivamente - all'esclusione della recidiva contestata e alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sono inammissibili, in quanto la motivazione è sorretta da un percorso logico immune da vizi (cfr. pagg. 8 della sentenza impugnata; pag. 7 della sentenza di primo grado) e si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame di deduzioni di merito, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2