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Ordinanza — n. 18199/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic challenge to evidence and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18199/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Pollice inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued violations of the criminal code regarding evidence standards and sentencing, but the court rejected these claims as either generic challenges to the lower court's fact-finding or lacking the necessary specificity required for admissibility. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments failed to meet procedural thresholds for a review of the merits.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal contesting the appreciation of evidence in a generic manner without specific grounds is inadmissible in cassation, and arguments citing jurisprudence without linking them to case facts are rejected for lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic evidence challenge lack of specificity cassation review limits procedural admissibility punibilità infrazione privilegiata risarcimento dei danni da incidente stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 606 cod. proc. pen.
pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
Rilevato che il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., in quanto non dedotto nel giudizio di appello; Considerato che il quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 62-bis cod.
art. 337 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
Rilevato che il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art.
art. 62-bis cod. pen
pen., in quanto non dedotto nel giudizio di appello; Considerato che il quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 62-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 32 del 22/11/2009, D. Rv. 217266 - 01
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE DOMENICO nato a NAPOLI il 03/06/1975 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Domenico Pollice, con il secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen. e il vizio della motivazione per violazione del canone probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; Considerato che il motivo, pur deducendo formalmente vizi di legittimità, è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;

Rilevato che il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto non dedotto nel giudizio di appello; Considerato che il quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 62-bis cod. pen., alla mancata concessione della sospensione condizionale e all'entità della pena irrogata, è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore si è limitato a citare pronunce della giurisprudenza di legittimità, senza riferirle alle risultanze del caso di specie;

Rilevato che il primo motivo, relativo alla mancata declaratoria della prescrizione del reato intervenuto prima della pronuncia impugnata, è manifestamente infondato, in quanto il difensore non ha computato 272 giorni di sospensione del corso della prescrizione; Considerato che, dunque, la stessa è intervenuta, dopo la pronuncia della Corte di appello, in data 10 novembre 2024 e non rileva in ragione dell'inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2009, D. Rv. 217266 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21