Criminal appeal dismissed as inadmissible for generic challenge to evidence and lack of specificity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Domenico Pollice inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued violations of the criminal code regarding evidence standards and sentencing, but the court rejected these claims as either generic challenges to the lower court's fact-finding or lacking the necessary specificity required for admissibility. Consequently, the appeal was dismissed because the arguments failed to meet procedural thresholds for a review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 606 cod. proc. pen.: An appeal contesting the appreciation of evidence in a generic manner without specific grounds is inadmissible in cassation, and arguments citing jurisprudence without linking them to case facts are rejected for lack of specificity.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: POLLICE DOMENICO nato a NAPOLI il 03/06/1975 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Domenico Pollice, con il secondo motivo di ricorso, deduce l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen. e il vizio della motivazione per violazione del canone probatorio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; Considerato che il motivo, pur deducendo formalmente vizi di legittimità, è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità;
Rilevato che il terzo motivo, relativo all'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile ai sensi dell'art. 606, ultimo comma, cod. proc. pen., in quanto non dedotto nel giudizio di appello; Considerato che il quarto motivo, relativo alla violazione dell'art. 62-bis cod. pen., alla mancata concessione della sospensione condizionale e all'entità della pena irrogata, è inammissibile per aspecificità, in quanto il difensore si è limitato a citare pronunce della giurisprudenza di legittimità, senza riferirle alle risultanze del caso di specie;
Rilevato che il primo motivo, relativo alla mancata declaratoria della prescrizione del reato intervenuto prima della pronuncia impugnata, è manifestamente infondato, in quanto il difensore non ha computato 272 giorni di sospensione del corso della prescrizione; Considerato che, dunque, la stessa è intervenuta, dopo la pronuncia della Corte di appello, in data 10 novembre 2024 e non rileva in ragione dell'inammissibilità del ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2009, D. Rv. 217266 - 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21