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Ordinanza — n. 18197/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new arguments and improper recidiva challenge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18197/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to recognize passive resistance and generic mitigating circumstances, while also improperly challenging the recidiva assessment. The court rejected these claims because the arguments merely reiterated appellate censure without new evidence and improperly sought a new merits review on recidiva, which is forbidden in cassation.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates appellate censure without new elements, or if it improperly challenges the assessment of recidiva by requesting a new merits review.

Parole chiave

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inadmissible appeal passive resistance recidiva challenge mitigating circumstances cassation procedure recupero dei costi condono delle spese procedurali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENGARELLI JARI (CUI 039TONX) nato a ANCONA il 28/10/1986 avverso la sentenza del 13/06/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo di ricorso, il difensore di .Jari Mengarelli deduce l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente si sarebbe limitato meramente a divincolarsi dagli agenti operanti, ponendo in essere una mera resistenza passiva; Considerato che il motivo, oltre ad essere meramente reiterativo delle censure proposte nell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata; questa, infatti, a pag. 4, dà congruamente e correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità penale del ricorrente tanto sotto il profilo dell'elemento materiale (ivi inclusa l'offensività della condotta), quanto sotto il profilo dell'elemento psicologico;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non prospetta elementi di segno positivo tali da disarticolare la motivazione della sentenza, che correttamente appunta il diniego del beneficio sulla gravità della condotta e sui precedenti del ricorrente, risultando pertanto immune da censure sul punto; Considerato, inoltre, che la censura svolta nel secondo motivo in ordine all'applicazione della recidiva è inammissibile, in quanto contesta l'apprezzamento operato dalla Corte di appello e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame di merito dello stesso, non consentito in sede di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21