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Ordinanza — n. 18195/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it improperly challenges substantive trial findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18195/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's arguments merely requested a re-examination of evidence and contested the substantive assessment of facts by the lower court. The defense argued for the invalidity of testimonial statements and the non-punishability of certain crimes, while the prosecution maintained the conviction's validity. The court ruled that such challenges constitute an impermissible attempt to review the merits of the case, which falls outside the scope of the cassation jurisdiction.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 609-bis c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are limited to reviewing the legality of the judgment and cannot serve as a vehicle for a re-evaluation of the evidence or a substantive review of the facts found by the trial court.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility substantive review evidence assessment legality jurisdiction attenuazione della pena assenza di caso di rigore individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 538 cod. proc. pen.
e la manifesta illogicità della motivazione sul punto e, con il sesto motivo, la violazione dell'art. 538 cod.
art. 538 cod. proc. pen
e la manifesta illogicità della motivazione sul punto e, con il sesto motivo, la violazione dell'art. 538 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOTTA MICHELA nato a SAN SEVERINO MARCHE il 28/05/1981 avverso la sentenza del 24/05/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di Michela Botta deduce, con i primi quattro motivi di ricorso e nella memoria depositata in data 3 gennaio 2025, il vizio di motivazione in ordine alle dichiarazioni testimoniali rese dall'imputata, alle dichiarazioni rese dalla stesse nel corso delle indagini preliminari e in relazione alle intercettazioni, all'insussistenza dei reati di calunnia e di falsa testimonianza contestati, alla mancata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale e alla non punibilità dei reati in quanto impossibili;

Considerato che i motivi sono inammissibili in quanto in realtà contestano l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolvono nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato che il difensore, con il quinto motivo, censura la violazione degli artt. 69 e 133 cod. pen. e la manifesta illogicità della motivazione sul punto e, con il sesto motivo, la violazione dell'art. 538 cod. proc. pen. e il vizio di manifesta illogicità della motivazione sul punto; Considerato che anche tali censure sono inammissibili, in quanto non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata e, comunque, non ne contestano realmente l'illegittimità, ma intendono sollecitare un sindacato di merito che esula dai confini tipici del giudizio di legittimità;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; Considerato, inoltre, che non si deve procedere alla liquidazione delle spese in favore della parte civile, in quanto la stessa non ha effettivamente esplicato, anche solo attraverso memorie scritte, un'attività diretta a contrastare l'avversa pretesa a tutela dei propri interessi di natura civile risarcitoria, fornendo un utile contributo alla decisione (Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, E., Rv. 281923 - 01);

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il