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Ordinanza — n. 18194/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic challenge to trial court's evidence assessment under Art. 393-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18194/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Salvatore Impellizzeri inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. The appellant's sole ground was a generic objection to the lower court's evaluation of evidence under Article 393-bis of the Criminal Code. The court rejected this because such arguments merely request a re-examination of facts, which is prohibited in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis c.p.; Art. 360 c.p.: A cassation appeal is inadmissible if it merely contests the general appreciation of evidence without specific grounds, as this constitutes a prohibited request for a new factual review.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility generic challenge evidence Art. 393-bis Criminal Code prohibited re-examination facts procedural costs award trauma psicologico violenza di Stato reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 393-bis c.p.
Art. 360 c.p.
art. 393- bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IMPELLIZZERI SALVATORE nato a ALCAMO il 01/12/1997 avverso la sentenza del 18/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo ribadito con memoria del 19 febbraio 2025, il difensore di Salvatore Impellizzeri deduce l'inosservanza dell'art. 393- bis cod. pen.; Considerato che il motivo è inammissibile in quanto contesta, peraltro genericamente, l'apprezzamento delle prove operato dai giudici di merito e si risolve nella sollecitazione ad un rinnovato esame delle stesse, non consentito in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2025.