Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to lack of new grounds and failure to address sentencing reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal filed by Vincenzo Giglio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The defense argued for non-notification of the citation and lack of awareness of police orders, but the court found these claims merely repetitive of the second-instance judgment. Since the lower court had already thoroughly addressed both the factual elements and the psychological responsibility for the crime, the new arguments failed to meet the threshold for admissibility.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reiterates arguments already decided without presenting new grounds or adequately challenging the reasoning of the contested judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIGLIO VINCENZO nato a CALTANISSETTA il 21/05/1992 avverso la sentenza del 15/04/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Vincenzo Giglio deduce l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, che all'epoca era in stato di detenzione domiciliare presso una comunità terapeutica; Rilevato che il motivo è manifestamente infondato, in quanto dal verbale dell'udienza dibattimentale del 26 maggio 2022 risulta che l'imputato era presente alla stessa, ha avuto conoscenza delle imputazioni elevate nei suoi confronti e che il Giudice ha comunicato allo stesso la successiva data di rinvio;
Ritenuto che il difensore, con il secondo motivo, censura l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen., in quanto il ricorrente non avrebbe avuto consapevolezza dell'intimazione a fermarsi rivoltagli dagli agenti di polizia; Considerato che il motivo, oltre ad essere meramente reiterativo delle censure proposte nell'atto di appello, non si confronta adeguatamente con la sentenza impugnata; questa, infatti, a pag. 2, dà congruamente e correttamente conto degli elementi di fatto e di diritto posti a base della ritenuta responsabilità penale del ricorrente tanto sotto il profilo dell'elemento materiale (ivi inclusa l'offensività della condotta), quanto sotto il profilo dell'elemento psicologico;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbr