Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18061/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation based on subsequent crime timing rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18061/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Dany Curcio's appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of his suspended sentence. The court determined that the timing of a subsequent crime for revocation purposes is measured from the date the original suspension becomes irrevocable, not the crime's commission date. Consequently, the revocation was legally correct, and Curcio was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.; In cases of revocation of conditional sentence suspension, the antecedency of a subsequently judged crime is determined by the date the granting sentence becomes irrevocable, not the crime's commission date.

Parole chiave

Generato dall'IA
conditional sentence revocation subsequent crime timing irrevocable sentence date suspended sentence appeal Cassazione Roma decision revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale prescrizione della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.
Consegue da ciò - come correttamente argomentato dall'ordinanza impugnata - la revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 163 cod. pen
Nel caso di specie, la sentenza sub 2) è diventata irrevocabile dopo l'irrevocabilità della precedente pronuncia, sub 1), con cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale e prima della scadenza dei termini di durata della sospensione stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, Loiero
Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt
Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO DANY nato a CROTONE il 19/08/1986 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Dany Curcio - relative alla violazione dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. - sono manifestamente infondate. Invero, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; conforme:

Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056). Nel caso di specie, la sentenza sub 2) è diventata irrevocabile dopo l'irrevocabilità della precedente pronuncia, sub 1), con cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale e prima della scadenza dei termini di durata della sospensione stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Consegue da ciò - come correttamente argomentato dall'ordinanza impugnata - la revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.