Italian court dismisses appeal regarding conditional sentence revocation based on subsequent crime timing rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Dany Curcio's appeal inadmissible, upholding the lower court's revocation of his suspended sentence. The court determined that the timing of a subsequent crime for revocation purposes is measured from the date the original suspension becomes irrevocable, not the crime's commission date. Consequently, the revocation was legally correct, and Curcio was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 168, primo comma, n. 2 cod. pen.; In cases of revocation of conditional sentence suspension, the antecedency of a subsequently judged crime is determined by the date the granting sentence becomes irrevocable, not the crime's commission date.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CURCIO DANY nato a CROTONE il 19/08/1986 avverso l'ordinanza del 07/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Dany Curcio - relative alla violazione dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. - sono manifestamente infondate. Invero, in tema di revoca della sospensione condizionale della pena, l'anteriorità del reato successivamente giudicato va determinata con riferimento alla data in cui diviene irrevocabile la sentenza che concede il beneficio e non a quella di commissione del reato al quale essa si riferisce (Sez. 1, n. 607 del 10/12/2015, dep. 2016, Loiero, Rv. 265724; conforme:
Sez. 1, n. 35563 del 10/11/2020, Pmt, Rv. 280056). Nel caso di specie, la sentenza sub 2) è diventata irrevocabile dopo l'irrevocabilità della precedente pronuncia, sub 1), con cui è stato concesso il beneficio della sospensione condizionale e prima della scadenza dei termini di durata della sospensione stabiliti dall'art. 163 cod. pen. Consegue da ciò - come correttamente argomentato dall'ordinanza impugnata - la revoca di diritto del beneficio, ai sensi dell'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.