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Ordinanza — n. 18060/2025 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal for revocation of suspended sentence due to new crime committed within five years.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18060/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Maria Maddalena Litteri's appeal inadmissible regarding the revocation of her suspended sentence. The appellant argued based on procedural violations, but the court found the grounds infondate because the new crime of bankruptcy occurred within the five-year window required for revocation under Article 168 of the Penal Code. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The revocation of a suspended sentence occurs upon the commission of a new crime within five years, not upon the final judgment of the original sentence.

Parole chiave

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suspended sentence revocation bankruptcy crime five year period inadmissible appeal court costs and fine revoca della sospensione condizionale pene condizionali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 168, comma 1, n. 1 cod. pen.
pen., - sono manifestamente infondate, alla luce dello stesso disposto dell'art. 168, primo comma, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
artt. 168 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024
Invero - Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv.
Sez. U, n. 19 del 1956
pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Conf.: Sez. U, n. 19 del 1956, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LITTERI MARIA MADDALENA nato a CATANIA il 06/10/1960 avverso l'ordinanza del 10/12/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; ì Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Maria Maddalena Litteri - relative alla violazione degli artt. 168 cod. pen. e 674 cod. proc. pen., - sono manifestamente infondate, alla luce dello stesso disposto dell'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., che prevede, come causa di revoca, o il mancato adempimento degli obblighi imposti, o la commissione nei termini di sospensione (da intendersi dal passaggio in giudicato della sentenza) di un delitto ovvero di una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, come si è verificato nel caso in esame.

Invero - Sez. 5, n. 17974 del 14/02/2024, A., Rv. 286388 - in tema di sospensione condizionale della pena, il momento al quale ancorare la revoca del beneficio, ex art. 168, comma primo, n. 1), cod. pen., è quello della commissione del reato e non quello del passaggio in giudicato della sentenza che lo accerta (Conf.: Sez. U, n. 19 del 1956, Rv. 097623-01). Nel caso in esame la Litteri risulta avere commesso in data 23 giugno 2011, e quindi nei cinque anni dal passato in giudicato dalla sentenza con cui era concesso il beneficio, intervenuto in data 7 maggio 2009, delitto di bancarotta, per il quale era inflitta pena detentiva.

Considerato, pertanto, che il ricorso - nel quale si insiste sulla (irrilevante) distanza temporale tra la sentenza di cui alla sospensione condizionale revocata e quella con cui è stata accertato il delitto la cui commissione è causa di revoca della sospensione condizionale - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2