Criminal appeal personally filed by defendant is inadmissible post-2017 law requiring lawyer signature.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible because it was filed personally by the defendant after the 2017 law took effect. The material facts show that the defendant, Abderrahim Omrane, bypassed the mandatory requirement to have the appeal signed by a registered defense lawyer. The court ruled that since the appeal occurred after the legislative change, personal filing is no longer permitted, rendering the procedural defect fatal to the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.: Appeals filed personally by the accused or convicted person after August 3, 2017, are inadmissible as they must be signed by a defense lawyer.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: OMRANE ABDERRAHIM (CUI 04F7W53) nato il 08/08/1986 avverso l'ordinanza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di MILANO--dato avviso alle parti;\ udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Abderrahim Omrane avverso il provvedimento emesso dalla Corte di appello di Milano di rigetto di istanza ex art.671 cod. proc. pen. ha proposto personalmente ricorso per cassazione. Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.;
Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010). Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delmmende. ) Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.