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Ordinanza — n. 18058/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded challenges regarding criminal plot unity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18058/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Roberto Nicolosi's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court ignored evidence of a unified criminal design linking his drug trafficking acts to an association. The appellate court had already rejected these claims, noting significant time gaps between offenses and a lack of psychological or objective connections between the crimes.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals manifestly lacking merit or reproducing already dismissed objections are inadmissible, requiring the appellant to bear procedural costs and fines.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded criminal plot unity drug trafficking procedural costs Cassa delle ammende time gaps offenses concorso materiale di reati

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI ROBERTO nato a CATANIA il 23/08/1994 avverso l'ordinanza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Roberto Nicolosi - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché manifestamente infondateg. z_ ,R‘- jj...0 9 - P- 2 ) Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Catania nel provvedimento impugnato.

In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a cinque sentenze esecutive, che: - la sentenza sub 3) riguarda un fatto commesso a notevole distanza (più di tre anni e mezzo) da quelli successivi; - anche la sentenza sub 1) si riferisce ad un fatto distante oltre un anno dal successivo reato associativo; - non emerge alcun elemento idoneo a collegare sotto il profilo psicologico la condotta di spaccio, commessa in concorso con Michele Spampinato, estraneo ai soggetti coinvolti nella sentenza sub 5), né alcun collegamento oggettivo con le modalità della condotta associativa contestata con tale ultima sentenza; - la sentenza sub 2) riguarda una condotta di spaccio commessa sei mesi dopo la cessazione della condotta associativa, e, comunque, mancano elementi concreti in grado di far ritenere che al momento della cessazione della condotta associativa il Nicolosi avesse predeterminato la commissione di tale ultimo reato; - considerazioni analoghe vanno svolte con riferimento ai fatti di cui alla sentenza sub 4), di evasione e spaccio, in relazione ai quali neppure sono stati allegati elementi dal difensore idonei a far ritenere che nel momento della commissione dei precedenti reati il ricorrente avesse in qualche misura preordinato la condotta di spaccio commessa evadendo dagli arresti domiciliari.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 april