Cassation Court dismisses appeal regarding detention correspondence control under Art. 41-bis Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Alessio Attanasio inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Attanasio argued that the detention correspondence control violated constitutional rights and procedural codes, claiming the decision to withhold mail was insufficiently motivated. The court rejected these claims, affirming that the lower court correctly withheld the letter due to its cryptic nature and potential threat to public security under Art. 41-bis of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 41-bis Ord. pen.; Art. 125, comma 3, cod. proc. pen.: The decision to withhold correspondence from a detainee under special detention must be briefly motivated based on concrete elements raising reasonable doubt about the message's content, and it is illegal to withhold mail to other detainees based on elements other than the specific letter's text.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTANASIO ALESSIO nato a SIRACUSA il 16/07/1970 avverso l'ordinanza del 14/01/2025 del TRIB. LIBERTA di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Alessio Attanasio - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione agli artt. 15, 111, comma 6, Cost., 18-ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e art. 125, comma 3, cod. proc. pen. - come altresì supportate da memoria difensiva sono manifestamente infondate.
Invero, in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis Ord. pen., la decisione di non inoltro, per essere legittima, deve essere motivata, sia pur sinteticamente e tenendo conto del bilanciamento tra ragioni ostensibili e rilievi non consentiti per esigenze investigative, sulla base di elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura del testo (Sez. 5, n. 32452 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527).
Inoltre, è illegittimo il provvedimento con cui il magistrato di sorveglianza disponga il trattenimento di corrispondenza inviata da un detenuto sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen. ad altri detenuti sottoposti al medesimo regime sul fondamento di elementi diversi dal contenuto della singola missiva, potendo il controllo riguardare esclusivamente la presenza o meno nel testo della stessa di elementi grafici che ne alterino l'apparente significato al fine di veicolare messaggi in violazione delle specifiche previsioni relative al suddetto regime (Sez. 1, n. 14870 del 04/03/2020, Guarino, Rv. 279124).
Nel caso in esame, il Tribunale di Catania ha ritenuto corretto il trattenimento della missiva inviata ad Alessio Attanasio, sottoposto a detto regime, da Vincenzo Aloschi, disposto dalla Corte di assise di appello di Catania, in quanto contenente frasi che si riferiscono ad una vicenda non chiara, poiché richiamata in termini sintetici citando nomi di soggetti ignoti e menzionando fatti dei quali non è dato comprendere la consistenza e lo svolgimento, frasi che inducono il sospetto di un linguaggio criptico e allusivo e come tali potenzialmente pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 apri