Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18054/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to mere factual complaints and repetition of already examined arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18054/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared Bordei Razvan Costin's appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored indicators of a unique criminal design, but the court found these claims to be mere factual complaints lacking legal merit. Furthermore, the court noted that the alleged violations were already adequately examined and dismissed by the Tribunal of Rome in its original decision.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based solely on factual complaints or reproducing previously examined arguments are inadmissible as they fail to constitute a valid ground for cassation review.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints repetition of arguments procedural costs criminal cassation attività criminosa altri reati motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BORDEI RAZVAN COSTIN nato il 07/08/1982 avverso l'ordinanza del 21/01/2025 del TRIBUNALE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Bordei Razvan Costin - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal Tribunale di Roma in composizione monocratica nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a tre sentenze esecutive, che: - le sentenze in esame riguardano furti tentati o consumati di beni disparati (quelli custoditi nei locali di una società di impiantistica, un'autovettura e del carburante contenuto nei serbatoi di due furgoni), di proprietà di persone sempre diverse e compiuti con la complicità di persone sostanzialmente differenti; - tali divergenze inducono al più a ritenere che i reati siano frutto di determinazioni tra loro autonome, prese di volta in volta sulla base delle circostanze del momento.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025