Criminal appeal dismissed for generic grounds; court rejects non-punishment claim as irrelevant to conviction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal by Michele Mastricci inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Although Mastricci argued the appellate court failed to examine non-punishment grounds under Article 129 of the Criminal Procedure Code, the court found his objections to be absolutely generic and irrelevant. Consequently, the appeal was rejected because the specific legal issues raised did not justify a new examination of the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal based on generic and irrelevant grounds regarding the lack of examination of non-punishment causes is inadmissible, and the appellant bears the costs.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRICCI MICHELE nato a CERIGNOLA il 27/05/1976 avverso la sentenza del 24/06/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Considerato che le censure dedotte nel ricorso di Michele Mastricci avverso la sentenza della Corte di appello di Bari di conferma della sentenza di condanna del Tribunale di Foggia nei suoi confronti in ordine al reato di cui all'art. 4, commi 2 e 3, I. 18 aprile 1975, n. 110, sono assolutamente generiche e non pertinenti, lamentando il ricorrente, a fronte, altresì, di una condanna di primo grado, il mancato approfondimento da parte del giudice di appello di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.