Ordinanza — n. 18052/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZELLA RICCARDO nato a CAMPI SALENTINA il 09/05/1987 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Riccardo Cozzella, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della contestata recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599-bis cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 18052/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente non rientrano fra i casi appena elencati (peraltro non risulta calcolato nel concordato l'aumento di pena per una recidiva neppure contestata).
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COZZELLA RICCARDO nato a CAMPI SALENTINA il 09/05/1987 avverso la sentenza del 06/12/2024 della CORTE APPELLO di LECCE(dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto La Corte d'appello di Lecce ha pronunciato sentenza, ai sensi dell'art. 599-bis cod. pen. pen., nei confronti di Riccardo Cozzella, il quale, tramite il proprio difensore, ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta pronuncia, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la mancata esclusione della contestata recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen.
Rilevato che, a seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Osservato che i motivi di ricorso dedotti dal ricorrente non rientrano fra i casi appena elencati (peraltro non risulta calcolato nel concordato l'aumento di pena per una recidiva neppure contestata).
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dell spese processuali e della somma di euro tremila (1T Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.