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Ordinanza — n. 18049/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as fact-based complaints on procedural grounds are inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18049/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Ivan Paparone Ciminata inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court failed to properly address the alleged existence of a crime under specific regulations, but the court found these were mere factual complaints. Since the Court of Appeal had already correctly rejected similar arguments regarding the implausibility of the defendant missing five consecutive night knocks, the cassation court ruled the appeal could not be examined on merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or reiteration of already decided points are inadmissible in cassation proceedings.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints cassation procedure reiteration of arguments court costs criminal appeal procedural admissibility motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAPARONE CIMINATA IVAN nato a SANT'AGATA DI MILITELLO il 13/11/1986 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Ivan Paparone Ciminata - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di cui all'art. 75 d. Igs. 6 settembre 2011, n.159 - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze di fatto.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Messina con la sentenza impugnata. Invero, in detta pronuncia si evidenzia che è inverosimile che l'imputato - che al momento dei controlli non era affetto da alcuna patologia, né ha dedotto di aver assunto farmaci o altre sostanze con effetto soporifero - in occasione di ben cinque controlli effettuati in orario notturno, non abbia sentito il suono del citofono che si è prolungato con insistenza per almeno dieci minuti.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.