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Ordinanza — n. 18047/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints lacking specific legal argumentation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18047/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared Luigi Gherardi's appeal inadmissible because it consisted solely of factual complaints without specific legal criticism of the lower court's reasoning. The court noted that the alleged continuity of criminal conduct was rejected due to significant differences in location, time span, and the nature of the drug-related acts. Consequently, the appeal was dismissed, and Gherardi was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on mere factual complaints lacking specific criticism of the lower court's reasoning are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal factual complaints continuity of crimes drug offenses court costs legal argumentation Corte di Cassazione traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GHERARDI LUIGI nato a NAPOLI il 11/05/1987 avverso l'ordinanza del 15/01/2025 del TRIBUNALE di FROSINONEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Luigi Gherardi - nel quale il difensore si duole della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - sono inammissibili perché costituite da mere doglianze in punto di fatto.

Considerato, inoltre, che dette censure non sono scandite da specifica critica delle argomentazioni a base della ordinanza impugnata, che non si fondano, come invece lamentato, solo sulle dichiarazioni del condannato rese nei procedimenti. Invero, in essa si evidenzia, con riguardo alla continuazione richiesta in relazione ai delitti in materia di stupefacenti di cui a due sentenze esecutive, che: - l'istanza non può trovare accoglimento perché, pur nell'identità dell'indirizzo, le condotte sono state tenute in un caso al piano terra e nell'altro al terzo piano; - inoltre, significativa sono a) la distanza cronologica tra i reati giudicati, commessi a distanza di quattro anni, b) la non sovrapponibilità delle condotte, trattandosi nel primo caso di mera detenzione di stupefacente e nel secondo di plurime cessioni, c) le concrete modalità delle condotte stesse, risultando Gherardi avere avviato, a distanza di quattro anni dal primo illecito commesso per motivi economici, un'attività del tutto nuova e diversa rispetto a quella del passato, fondata su esigenze evidentemente diverse; - in mancanza di specifici elementi, non dedotti né provati dal condannato, non vi è alcun collegamento tra detti fatti se non l'omogeneità della fattispecie violata, divergendo sia sotto il profilo delle modalità delle condotte sia sotto il profilo dei tempi di consumazione.

Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile