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Ordinanza — n. 18044/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to mere factual complaints and lack of specific legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18044/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Timofti Ion inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court rejected the arguments regarding the subjective element of the crime and the ne bis in idem principle, labeling them as generic factual complaints rather than valid legal challenges. Since these issues were already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal of Trieste, the Supreme Court found no merit in the new submissions.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals containing only generic factual complaints or issues already decided by the lower court are inadmissible in proceedings on legality.

Parole chiave

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inadmissible appeal mere factual complaints ne bis in idem principle subjective element of crime court costs and fine scemata imputabilità infrazione privilegiata motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Osservato che la doglianza sulla violazione del principio del ne bis in idem (contrasto con precedente sentenza divenuta irrevocabile del Tribunale di Milano), assolutamente generica e priva di autosufficienza, non è stata dedotta con l'appello ed è, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
30, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato per cui si procede, in relazione all'art. 131-bis cod. pen, nonché agli artt.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TIMOFTI ION nato il 16/01/1990 avverso la sentenza del 22/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Timofti Ion - nel quale il difensore si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'art. 20, comma 14, d. Igs. 6 febbraio 2007, n. 30, con particolare riguardo all'elemento soggettivo del reato per cui si procede, in relazione all'art. 131-bis cod. pen, nonché agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., non sono consentite in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, in parte generiche.

Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Trieste con la sentenza impugnata, in cui si evidenzia che: - al ricorrente è stato notificato via pec, presso il difensore domiciliatario, il provvedimento di rigetto dell'impugnazione del provvedimento di allontanamento prefettizio; - non vi sono elementi da cui desumere un errore sulla conoscenza di tale provvedimento, dato che Timofti era assistito da un difensore di fiducia nel procedimento civile e nemmeno in appello si deduce che vi sia stato difetto o quantomeno ritardo nella comunicazione dell'esito dell'impugnazione; - la causa di non punibilità ex art. 131-bis cod. pen. non è soggettivamente applicabile all'imputato, in quanto già condannato quattro volte per reati della stessa indole; - l'imputato risulta gravato da numerosi precedenti specifici, espressione di una personalità incline alla commissione di reati, e non sono stati forniti elementi per i quali riconoscergli le circostanze attenuanti generiche.

Osservato che la doglianza sulla violazione del principio del ne bis in idem (contrasto con precedente sentenza divenuta irrevocabile del Tribunale di Milano), assolutamente generica e priva di autosufficienza, non è stata dedotta con l'appello ed è, quindi, inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile