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Ordinanza — n. 18040/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging prison administration discretion on non-rights-impacting procedures.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18040/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it challenged a prison administration decision regarding metal detector protocols, which do not infringe on the detainee's subjective rights. The appellant argued violations of constitutional articles 3 and 27, but the court found the grievance concerned only the exercise of rights subject to administrative discretion. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: A cassation appeal against a prison surveillance magistrate's order rejecting a generic complaint regarding internal discipline measures is inadmissible when such measures do not affect the detainee's subjective rights and remain within the discretionary power of the prison administration.

Parole chiave

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prison surveillance magistrate inadmissible cassation appeal subjective rights violation administrative discretion metal detector protocols procedural costs and fine internal prison discipline diritti del detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 3 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 1 I. 26 luglio 1975, n. 354
Art. 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354
Art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DANTESE NATALE nato a TORRE DEL GRECO il 29/11/1981 avverso il decreto del 03/11/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che le censure dedotte nel reclamo di Natale Dantese, convertito in ricorso per cassazione ad opera del Tribunale di sorveglianza di Perugia all'esito di udienza nel contraddittorio delle parti, relative alla violazione degli artt. 3 e 27 Cost e 1 e 35-bis I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), ad opera del provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto con cui si rigettava il reclamo avverso le disposizioni della Direzione dell'istituto penitenziario in merito alle modalità di effettuazione del controllo mediante metal detector imposto per ogni spostamento del detenuto fuori della cella, sono manifestamente infondate.

È, invero, inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010: nel caso di specie, il magistrato di sorveglianza rigettava - qualificandolo generico e non relativo ad un diritto soggettivo asseritamente violato - il reclamo del detenuto che si doleva del mancato trasferimento, adeguatamente motivato dall'Amministrazione, presso case di reclusione all'aperto per ivi svolgere lavori agricoli).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cass- selle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 202