Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 18039/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because the lawyer filing it was not authorized to practice before higher courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18039/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano because it was filed by a defense attorney not authorized to practice before higher courts. Although the appellant argued the matter was a generic complaint under Article 35 of the Penal Execution Order, the court held that the principle of conservation of the appeal mechanism cannot override formal jurisdictional requirements. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.: An appeal filed by a defense attorney not authorized to practice before higher courts is inadmissible de plano, as the conservation of the appeal mechanism cannot derogate from formal jurisdictional norms.

Parole chiave

Generato dall'IA
defense attorney authorization higher courts jurisdiction inadmissible de plano conservation of appeal procedural costs penal execution order Cassation appeal difetto di legittimazione del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso - supportato altresì da memoria difensiva - deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n.
Art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod.
Art. 35 Ord. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.
Corte cost., sent. n. 186 del 2000
art. 616 cod. proc. pen
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119
pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso il decreto del 07/02/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO.-dato avviso alle parte, udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Spoleto in data 7/02/2024 col quale si è affermato non luogo a provvedere in ordine ad una richiesta di Francesco Turiano vertente su un colloquio telefonico già effettuato col difensore, nell'interesse del medesimo è stato proposto reclamo convertito dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, all'esito di udienza nel contraddittorio delle parti, in ricorso per cassazione, quale unico mezzo esperibile nel caso di reclamo del detenuto qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 Ord. pen. in base al rilievo che la materia in esso trattata non rientri nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale.

2. Il ricorso - supportato altresì da memoria difensiva - deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 aprile 2