Cassation court dismisses appeal for generic complaints regarding mandatory revocation of probation under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Antonio Murolo's appeal inadmissible for failing to meet the strict requirements of Article 163 of the Penal Code. The appellant argued that the lower court failed to recognize an obstructive precedent, but the court found the arguments were merely generic grievances rather than valid legal censure. Consequently, the mandatory revocation of probation due to new crimes and cumulative sentencing limits was upheld, leading to the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 163, 164, 168 cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against mandatory revocation of probation based on generic complaints regarding precedent knowledge are inadmissible in the Court of Cassation.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUROLO ANTONIO nato a NAPOLI il 23/10/1988 avverso l'ordinanza del 03/12/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che le censure dedotte nel ricorso di Antonio Murolo - relative alla violazione dell'art. 163 cod. pen. in relazione alla revoca della sospensione condizionale di due sentenze esecutive - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze generiche e manifestamente infondate.
Invero, nel caso in esame, lungi dal potersi parlare - come da ricorso - di conoscibilità del precedente ostativo da parte del giudice della cognizione, rilevante ai sensi degli artt. 168, ultimo comma, e 164, quarto comma, cod. pen., opera la revoca obbligatoria della sospensione condizionale della pena prevista dall'art. 168, primo comma, n. 1 cod. pen., con riguardo alla sentenza del Tribunale di Napoli in composizione monocratica sub 1) del certificato penale, avendo il ricorrente commesso, nel termine di cinque anni dal passaggio in giudicato di detta sentenza, un altro delitto per il quale è stato condannato a pena detentiva; nonché quella, sempre obbligatoria, prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2 cod. pen., con riferimento alla sentenza n.
3) del certificato penale, per avere sempre il suddetto riportato una condanna per un delitto commesso prima del passaggio in giudicato della sentenza che gli ha concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, la cui pena però, cumulata con quella già precedentemente sospesa, supera i limiti di cui all'art. 163 cod. pen. ,_,A (A3 4/ 2.02. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 20