Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic factual complaints and lack of new evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Salvatore Orabona inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court ignored indicators of a unique criminal design and violated the law regarding motivation. The court rejected these claims as generic factual complaints that merely reproduced arguments already adequately examined and dismissed by the Court of Appeal of Naples.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic factual complaints or mere expressions of dissatisfaction are inadmissible when they do not present new elements or specific legal grounds distinct from those already adjudicated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORABONA SALVATORE nato a TRENTOLA DUCENTA il 03/02/1972 avverso l'ordinanza del 16/01/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di Salvatore Orabona - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione e della violazione di legge, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, altresì generiche e manifestamente infondate.
Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di assise di appello di Napoli nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione, relativa ai reati di cui a quattro sentenze esecutive, che: - l'analisi delle sentenze palesa la eterogeneità delle condotte delittuose poste in essere; - invero, la cornice associativa accertata dalla sentenza sub 2) non è rapportabile al tentato omicidio in danno di Nicola Villano, per il quale il ricorrente è stato condannato con la sentenza sub 1); - oltre alla distanza temporale dei fatti, è significativa la formazione di un gruppo autonomo sul territorio facente capo a Giuseppe Della Valle che decideva di non versare i profitti estorsivi nella cassa comune del clan, motivo per cui si deliberava una rappresaglia eliminando chi aveva aderito a tale formazione o persone a lui vicino, tra cui Raffaele Della Valle; - non vi sono elementi per ritenere che Orabona avesse potuto programmare il suo contributo al tentato omicidio di Raffaele Della Valle al momento del suo ingresso nel sodalizio avvenuto circa dieci anni prima; - il delitto di riciclaggio di cui alla sentenza sub 4) appare ancora più lontano dal programma criminale del sodalizio, essendo stato commesso in zona lontana e diversa da quella del clan dei casalesi e in epoca successiva alla cessazione della affiliazione; - i fatti di cui alla sentenza sub 3), relativi ad un tentativo di estorsione continuato, si collocano al di fuori del programma delittuoso imperniato sull'appartenenza del ricorrente al sodalizio criminale; - invero, nessuna delle altre tre sentenze riguarda fatti estorsivi e, inoltre, i fatti si collocano ancora una volta dopo la cessazione della condotta associativa. (V\ eka- " • t-YR° " Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammis;il;lrc:n conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 a