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Ordinanza — n. 18035/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding carrying a retractable baton, ruling it an offensive weapon regardless of lack of intent.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18035/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared Marcello Pastore's cassation appeal inadmissible for failing to challenge the lower court's findings on the nature of the weapon. Pastore argued the retractable baton lacked offensive capacity and was stored securely, but the court rejected these claims as inconsistent with established legal interpretations of 'offensive weapons.' Consequently, the appeal was dismissed, and Pastore was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 4 comma 1 legge 18 aprile 1975 n. 110; Art. 4 comma 2 legge 18 aprile 1975 n. 110: The carrying of a retractable baton constitutes an offense under the prohibition of offensive weapons, irrespective of the specific circumstances of storage or the absence of immediate intent to harm, as the instrument's natural destination is personal injury.

Parole chiave

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carrying offensive weapons retractable baton lack of offensive capacity justified reason posterior justification criminal appeal inadmissibility weapon definition cose trasportate e animali sfuggiti

Disposizioni normative citate

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Art. 4 comma 1 legge 18 aprile 1975 n. 110
Rilevato che le censure dedotte nell'atto di impugnazione di Pastore - nel quale il difensore si duole che sia stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 4 I.
Art. 4 comma 2 legge 18 aprile 1975 n. 110
Rilevato che le censure dedotte nell'atto di impugnazione di Pastore - nel quale il difensore si duole che sia stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 4 I.
Art. 42 R.D. 18 giugno 1931 n. 773
110, di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 42 R.D.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379 - 02
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PASTORE MARCELLO nato a ZEVIO il 17/11/1990 avverso la sentenza del 11/10/2021 del TRIBUNALE di FERRARAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; % Rilevato in fatto e considerato in diritto Premesso che Marcello Pastore ha proposto appello avverso la sentenza del Tribunale di Ferrara in epigrafe, che essendo di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. per un reato per il quale avrebbe potuto essere inflitta la sola pena dell'ammenda, non era appellabile, tanto da essere convertita l'impugnazione in ricorso per cassazione (come da provvedimento del 16 gennaio 2025, nel quale per mero errore materiale nel dispositivo è dichiarata l'inammissibilità dell'appello, evincendosi dal contesto della motivazione che trattasi di conversione).

Rilevato che le censure dedotte nell'atto di impugnazione di Pastore - nel quale il difensore si duole che sia stata ritenuta l'ipotesi di cui all'art. 4 I. 18 aprile 1975, n. 110, pur trattandosi di porto di un mero bastone retrattile lungo circa 50 cm., richiudibile in tre scomparti, non dotato di capacità offensiva (essendovi stato asportato il puntale in ferro) e comunque riposto in un luogo di non facile accesso (nel vano della ruota di scorta al di sotto del bagagliaio dell'auto); e che sia stata motivata in modo contraddittorio l'assenza di un giustificato motivo - sono inammissibili, perché riproduttive di profili di censura già del tutto adeguatamente vagliati dal Tribunale di Ferrara, oltre che in parte manifestamente infondate.

Invero, detto Tribunale osserva che: - in sede di controllo di polizia giudiziaria l'imputato non deduceva particolari esigenze corrispondenti a regole comportamentali lecite da integrare un giustificato motivo, se non quelle di difesa personale; - solo successivamente, in sede di esame dibattimentale, ricollegava il porto ai suoi allenamenti per arti marziali; - non rileva, secondo consolidato orientamento di legittimità, il motivo dedotto a posteriori, ma quello espresso immediatamente; - nel caso di porto avente ad oggetto un manganello del tipo sfollagente il reato si perfeziona anche qualora, come nel caso di specie, non emergano circostanze di tempo e di luogo indicative della sua chiara utilizzabilità per l'offesa alla persona, in quanto tale ulteriore condizione è prevista dal secondo comma dell'art. 4 solo per il porto degli altri strumenti atti ad offendere.

Considerato che il ricorso - che insiste aspecificamente sulle censure di cui sopra, senza confrontarsi, altresì, con la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il "manganello" o "sfollagente", in quanto strumento la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, è espressamente compreso tra le armi indicate all'art. 4, comma 1, legge 18 aprile 1975, n. 110, di cui è vietato il porto, salvo le autorizzazioni previste dall'art. 42 R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (Sez. 1, n. 8991 del 16/09/2022, dep. 2023, Perna, Rv. 284379 - 02), incorrendo, pertanto, anche nella manifesta infondatezza - deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il