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Ordinanza — n. 18034/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic complaints on mitigating circumstances due to lack of legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18034/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Daygoro Tanfoglio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court's decision was upheld as free of logical or legal flaws. The court rejected the appeal because the arguments were merely generic grievances rather than valid legal challenges, noting the defendant's prior criminal record and lack of reduced offensiveness.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals based on generic complaints regarding the non-recognition of mitigating circumstances are inadmissible in proceedings of legality when the lower court's reasoning is sound and the facts do not support the claim.

Parole chiave

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generic complaints inadmissibility mitigating circumstances appeal procedural costs order criminal appeal legality prior criminal record motivi di rigore deroghe alle regole comuni preferenze doganali generalizzate

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TANFOGLIO DAYGORO nato a GARDONE VAL TROMPIA il 02/07/1988 avverso la sentenza del 13/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che le censure dedotte nel ricorso di Daygoro Tanfoglio - nel quale il difensore lamenta violazione di legge con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche - non sono consentite in sede di legittimità, risolvendosi in doglianze generiche.

E ciò a fronte della motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna impugnata, scevra da vizi logici e giuridici, che, nel ritenere non fondato il motivo volto ad ottenere le attenuanti generiche, evidenzia, oltre al fatto che non emergono circostanze tali da giustificare una diminuzione di pena, che la condotta dell'imputato, a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, non può essere ritenuta di "ridotta offensività", posto che egli non solo violava l'obbligo di dimora nel comune di Bologna, ma si trovava in compagnia di soggetto pregiudicato.

E sottolinea, inoltre, a riprova della particolare callidità del prevenuto, i numerosi precedenti penali, tra i quali anche ben tre precedenti specifici. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.