Supreme Court dismisses appeal against surveillance court order denying alternative measure due to high recidivism and danger.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal by Luisa Modest inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The lower court rejected her request for an alternative measure because she had previously failed to achieve social reintegration and committed multiple crimes against vulnerable individuals. The court determined that her continued dangerousness, evidenced by new offenses despite prior convictions, made the requested measure inappropriate.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.); Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against surveillance court orders denying alternative measures are inadmissible if the lower court's findings on recidivism and social danger are not manifestly infondate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MODEST LUISA nato il 25/09/1984 avverso l'ordinanza del 12/12/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Rilevato in fatto e considerato in diritto Rilevato che le censure dedotte nel ricorso di Luisa Modest - nel quale il difensore si duole della violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della misura alternativa di cui all'art. 47 I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) - sono manifestamente infondate, aspecifiche e in fatto.
Invero, il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare l'affidamento, fa riferimento, oltre che alla commissione di plurimi reati contro il patrimonio, anche al fatto che in passato la ricorrente ha già fruito di una misura alternativa che, però, non ha contribuito al suo recupero sociale, essendo la stessa ricaduta in scelte devianti, nonché alle molteplici denunce a suo carico ai danni di soggetti anziani e fragili e alla pendenza di un procedimento per reati specifici commessi in altra regione. Ritiene, dunque, il Tribunale che l'esercizio di nuove e più gravi condotte di reato, nonostante le plurime condanne precedentemente subite, sia indicativo della spiccata pericolosità della donna, non contenibile con l'ampia misura alternativa richiesta.
Osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2025.