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Ordinanza — n. 18032/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for being filed personally by a convicted person after the 2017 law change requiring counsel.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the petitioner, a convicted individual, filed the claim personally rather than through a qualified defense attorney. Although the petitioner argued the matter did not require legal representation, the Court noted that both the contested order and the appeal occurred after August 3, 2017, when legislation mandated that all appeals by convicted persons must be signed by registered counsel. Consequently, the Court applied Article 610, paragraph 5-bis of the Code of Criminal Procedure to reject the filing and ordered the petitioner to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis c.p.p.; Art. 571, comma 1 c.p.p.; Art. 613, comma 1 c.p.p.: Following the entry into force of Law No. 103/2017, appeals by convicted persons must be submitted by registered defense counsel, rendering personal filings inadmissible.

Parole chiave

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personal appeal inadmissibility convicted person representation Law 103/2017 reform Criminal Procedure Code defense counsel requirement requisito della firma disobbedienza alla decisione dell'autorità permesso di promuovere un procedimento penale

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n.
Art. 571, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
Law n. 103 del 2017

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010
pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).
Corte cost. n. 186 del 2000
Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIOVANDITTO GENNARO nato a SAN SEVERO il 15/05/1974 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO Vd-a-to avviso alle part?, udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Gennaro Giovanditto avverso il provvedimento emesso dal Magistrato di sorveglianza di Spoleto ha proposto personalmente reclamo, convertito dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, all'esito di udienza nel contraddittorio delle parti, in ricorso per cassazione, quale unico mezzo esperibile nel caso di reclamo del detenuto qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 Ord. pen. in base al rilievo che la materia in esso trattata non rientri nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale.

Sia il provvedimento impugnato sia il ricorso sono però successivi al 3 agosto 2017, data dell'entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, con cui si è esclusa la facoltà dell'imputato, e quindi anche del condannato, di proporre personalmente ricorso per cassazione, prevedendosi che esso deve essere in ogni caso sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen.; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017 - dep. 23/02/2018, Aiello, Rv. 272010).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla medesima legge n. 103 del 2017. Segue all'inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non potendo escludersi profili di colpa, anche alla sanzione in favore della cassa delle ammende (Corte cost. n. 186 del 2000) che si ritiene equo quantificare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 aprile 2