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Ordinanza — n. 18028/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of appeal against prior administrative sanction proving recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18028/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred by accepting a witness statement as proof of recidiva without a formal administrative record, citing a prior acquittal for the same act. The court ruled that a witness testimony confirming the administrative sanction's finality in the database is sufficient evidence, and the prior acquittal did not negate the administrative illegality required for recidiva.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e d), cod. proc. pen.; Art. 5 D.Lgs. 8/2016: In cases of driving without a license, a witness statement confirming the finality of an administrative sanction in the database constitutes sufficient proof of recidiva, and a prior criminal acquittal for the same act does not preclude the administrative illegality necessary for recidiva.

Parole chiave

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recidiva nel biennio guida senza patente prova amministrativa inammissibilità ricorso banca dati sanzioni assoluzione penale depenalizzazione reato responsabilità penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lettere b) e d), cod. proc. pen.
Art. 5 D.Lgs. 8 gennaio 2016, n. 8
5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
D.Lgs. n. 285/1992, art. 116, comma 15
Il ricorrente deduce violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 116, comma 15, D.Lgs.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi
Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic
Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIELLO ANTONIO nato a ARZANO il 16/08/1966 avverso la sentenza del 22/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; Motivi della decisione 1. La Corte d'Appello di Salerno, con sentenza del 22.11.2024, ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Salerno, che condannava Ziello Antonio alla pena di mesi tre di arresto ed euro 2.400,00 di ammenda, per essersi posto alla guida di un'autovettura in assenza di patente di guida in quanto revocata, con recidiva nel biennio.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ricorre per cassazione, ai sensi dell'art.606, comma 1, lettere b) e d), cod.proc.pen.. Il ricorrente deduce violazione di legge ed erronea applicazione dell'art. 116, comma 15, D.Lgs. n. 285/1992, nonché mancata assunzione di una prova decisiva. In particolare, censura l'erronea valutazione delle dichiarazioni del teste Mucciolo, il quale avrebbe deduttivamente ritenuto che la precedente violazione del 18.03.2022 fosse definitivamente accertata per il solo fatto della sua annotazione in banca dati. Il ricorrente contesta inoltre che la Corte territoriale abbia omesso di valutare adeguatamente la sentenza del Tribunale di Avellino, prodotta dalla difesa, dalla quale risulterebbe l'assoluzione dell'imputato per i fatti del 18.03.2022.

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La Corte di merito ha correttamente applicato il principio, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui, in tema di guida senza patente, per la prova della recidiva nel biennio, idonea ad escludere il reato dalla depenalizzazione ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 5 gennaio 2016, n. 8, non è necessario produrre un'attestazione documentale della definitività dell'accertamento del pregresso illecito, ma è sufficiente un elemento di prova, accompagnato dalla mancata allegazione, da parte del ricorrente, della deduzione di aver presentato un ricorso avverso l'irrogazione della sanzione o una richiesta di oblazione che non sia stata respinta (Sez. 7, ord. n. 30502 del 10/07/2024, Truzzi, Rv. 286879 - 01;

Sez. 7, ord. n. 11916 del 14/03/2024, Udorovic, Rv. 286200 - 01). Nel caso di specie, la Corte territoriale, con motivazione immune da vizi logici o giuridici, ha ritenuto raggiunta la prova della recidiva nel biennio valorizzando l'attendibile deposizione del teste Mucciolo, il quale ha chiarito che la precedente violazione del 18.03.2022 era stata registrata in banca dati come accertamento definitivo, ed escludendo rilevanza all'assoluzione dell'imputato in sede penale per il medesimo fatto, posto che tale assoluzione è stata pronunciata "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato" e non ha inciso sulla sussistenza dell'illecito amministrativo, che costituisce presupposto necessario e sufficiente per la configurabilità della recidiva.

In tal modo, la Corte d'Appello ha dato adeguatamente conto della propria valutazione in ordine alla definitività dell'accertamento amministrativo relativo alla violazione del 18.03.2022. Le doglianze difensive, pertanto, si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio, inammissibile in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025 Il Consigliere