Cassation appeal dismissed because personal filing is barred and second-instance plea bars review of dismissal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's personal filing and his claim that the appellate court failed to verify statutory dismissal grounds. The defendant argued that an agreement reached in the second instance should have triggered a mandatory review under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, similar to first-instance plea bargains. The court ruled that personal appeals are no longer permitted and that the appellate judge's duty to assess dismissal causes is limited by the scope of the defendant's renunciation of appeal grounds.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 613 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: The personal filing of a cassation appeal is prohibited by law, and in plea bargain cases at the second instance, the appellate court is not required to explicitly address statutory dismissal grounds when the defendant has renounced the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRINCIPIO VINCENZO nato a CASERTA il 20/04/1999 avverso la sentenza del 20/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLItc_lato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; Motivi della decisione 1. Con sentenza del 20 dicembre 2024, la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronuncia del Tribunale di S. Maria Capua Vetere che, all'esito del giudizio ordinario, aveva condannato Principio Vincenzo alla pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, oltre alla sospensione della patente di guida per sei mesi, per il reato di cui all'art. 116, comma 15, del d.lgs. n. 285/1992, per aver guidato un'autovettura Smart Fortwo senza aver mai conseguito la patente, con recidiva. 2.Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, personalmente, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e), c.p.p., con riferimento all'art. 129 c.p.p. In particolare, il ricorrente sostiene che, essendo stato perfezionato in grado di appello un accordo sul trattamento sanzionatorio (cd. patteggiamento in appello), la Corte territoriale avrebbe omesso di verificare la sussistenza di eventuali cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., limitandosi a richiamare l'avvenuta rinuncia ai motivi di impugnazione. L'obbligo di valutazione ex art. 129 c.p.p. sussisterebbe anche nell'ipotesi di accordo tra le parti in appello, analogamente a quanto previsto per il patteggiamento in primo grado, e tale verifica dovrebbe emergere con adeguata motivazione dalla sentenza impugnata.
3. Il ricorso è inammissibile poiché l'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.
4. Il ricorso risulterebbe comunque inammissibile poiché questa Corte, con orientamento ormai consolidato, ha affermato il principio secondo cui, in tema di "patteggiamento in appello", il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia (Sez. 4, n. 52803 del 14/09/2018, Bouachra, Rv. 274522;
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102). Nel caso di specie, come emerge dalla sentenza impugnata, l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, eccetto quelli attinenti alla rideterminazione della pena, per i quali è stato raggiunto l'accordo con il Pubblico Ministero. Tale rinuncia ha, pertanto, determinato una delimitazione dell'orizzonte cognitivo della Corte territoriale, con la conseguente inammissibilità delle doglianze concernenti il mancato esercizio del potere-dovere di cui all'art. 129 cod. proc. pen. 5 Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025 Il Consigliere esten