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Ordinanza — n. 18026/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to lack of specific grounds regarding sentencing discretion in a settled appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18026/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because it sought to challenge a sentencing decision based on a general lack of motivation. The appellant argued the appellate court failed to explicitly justify its sentencing discretion under Article 133 of the Penal Code, despite the sentence exceeding the statutory minimum. The court rejected this claim, noting that the appeal was filed after a settlement agreement which legally precludes such specific challenges to the sentencing rationale.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 133 c.p.: A cassation appeal challenging a sentence determined following a settlement agreement is inadmissible if it merely alleges a lack of motivation without specifying which elements of the sentencing criteria were disregarded.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion settlement agreement appeal lack of motivation Article 133 Penal Code responsabilità penale dei minori scemata imputabilità adempimento dei presupposti legali

Disposizioni normative citate

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Art. 599-bis c.p.p.
presso il Tribunale cittadino in data 16.5.2024, a seguito di accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., riduceva nei confronti di Cimmino Armando la pena determinata in primo grado, rideterminandola in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art.
Art. 133 c.p.
Deve aggiungersi, peraltro, che il motivo di ricorso risulta generico, non indicando quali specifici elementi, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., sarebbero stati trascurati dalla Corte d'Appello nella determinazione della pena.
art. 599-bis c.p
presso il Tribunale cittadino in data 16.5.2024, a seguito di accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., riduceva nei confronti di Cimmino Armando la pena determinata in primo grado, rideterminandola in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art.
art. 133 c.p
L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p.
art. 599-bis cod. proc. pen
Se è ben vero, infatti, che in materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n.

Giurisprudenza citata

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n. 1869/1993
Sez. 1, n. 31247 del 21/05/2019
Sez. 1, n. 31247 del 21/05/2019, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIMMINO ARMANDO nato a NAPOLI il 26/12/1984 avverso la sentenza del 21/11/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLItdato avviso alle parti3 udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; f Motivi della decisione 1. Con sentenza del 21.11.2024, la Corte d'Appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal G.i.p. presso il Tribunale cittadino in data 16.5.2024, a seguito di accordo ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., riduceva nei confronti di Cimmino Armando la pena determinata in primo grado, rideterminandola in anni 2, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per il reato di cui all'art. 73, comma 4, D.P.R. 309/90.

2. L'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 133 c.p. Il ricorrente lamenta che il provvedimento impugnato sarebbe caratterizzato da un'assoluta carenza motivazionale in ordine alla determinazione della pena, non avendo la Corte territoriale esplicitato in maniera sufficientemente esaustiva l'iter logico-giuridico posto a fondamento della scelta sanzionatoria, limitandosi a rilevare che la pena detentiva, quantificata in misura superiore al minimo edittale, è stata resa più confacente alla effettiva gravità dei fatti. Sostiene che, secondo la giurisprudenza di legittimità, quanto più il giudice si discosti dai minimi edittali, tanto più ha il dovere di dare ragione del corretto esercizio del proprio potere discrezionale, indicando tra i criteri oggettivi e soggettivi enunciati dall'art. 133 c.p. quelli ritenuti rilevanti ai fini del giudizio.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile in quanto non consentito dalla legge, essendo volto a censurare la sentenza impugnata per un asserito vizio motivazionale, in realtà non denunciabile trattandosi di sentenza emessa a seguito di concordato in appello, con rinuncia a tutti i motivi di impugnazione. Se è ben vero, infatti, che in materia di impugnazioni, il concordato tra le parti sui motivi d'appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., reintrodotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non è vincolante per il giudice, il quale è sempre tenuto ad esercitare il controllo sulla sussistenza dei presupposti per l'applicazione degli istituti coinvolti dal concordato e sulla congruità della pena (Conf. n. 1869/1993, Rv. 193779-01;

Sez. 1, n. 31247 del 21/05/2019, Rv. 276409 - 01), è altrettanto vero però che, nel caso di specie, i giudici di appello, nel valutare la congruità della pena concordata hanno espressamente fatto riferimento, nel determinare la pena base e l'aumento per la continuazione, ai criteri direttivi di cui all'art.133, cod. pen., valorizzando in particolare la gravità complessiva del fatto e la personalità dell'imputato. Deve aggiungersi, peraltro, che il motivo di ricorso risulta generico, non indicando quali specifici elementi, tra quelli di cui all'art. 133 c.p., sarebbero stati trascurati dalla Corte d'Appello nella determinazione della pena.

4. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4000 in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 apr