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Ordinanza — n. 18024/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of criminal intent and social danger assessment in drug-related expulsion case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18024/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding the continuity of crimes and the assessment of social danger. The appellant argued that the lower court failed to evaluate all elements of criminal intent and incorrectly assumed social danger based solely on foreign citizenship and prior convictions. The court ruled that the territorial court's reasoning was logical and sufficient, having properly distinguished the current offenses from past ones due to the five-year gap and concretely assessed the appellant's dangerous personality through specific drug-related conduct and criminal history.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e), c.p.p.; Art. 81, c.p.; Art. 86 D.P.R. n. 309/90: The appellate court's finding of inadmissibility for lack of specific motivation regarding criminal continuity or social danger is valid if the reasoning logically distinguishes current acts from past ones and concretely evaluates the offender's personality based on objective facts.

Parole chiave

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criminal continuity social danger assessment drug offenses foreign national expulsion inadmissible appeal specific motivation prior convictions rettificazione della decisione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 81, c.p.
b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione dell'art. 81, cpv., cod.pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della pena in continuazione con precedenti sentenze irrevocabili.
Art. 86 D.P.R. n. 309/90
309 del 1990, e condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con l'ordine di espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ex art. 86 D.P.R. n. 309/90 e con revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte con due precedenti sentenze emesse dal G.I.P.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
art. 86 D.P.R. n. 309/90
309 del 1990, e condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con l'ordine di espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ex art. 86 D.P.R. n. 309/90 e con revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte con due precedenti sentenze emesse dal G.I.P.
art. 203 cod.pen
b) ed e), cod.proc.pen., in riferimento all'art. 203 cod.pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine all'ipotesi normativa dell'attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione dell'espulsione dal territorio nazionale.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013
Pertanto, la motivazione oggetto di censura è logica e approfondita, tale da soddisfare il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv.
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
256464) e si conforma ai principi della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della sussistenza della continuazione, stabiliti in particolare dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Sezioni Unite, n. 111 del 4 gennaio 2018
Corte Cost., sent. n. 58 del 1995
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELAICH ABDELMOULA nato il 04/11/1983 avverso la sentenza del 30/04/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; Motivi della decisione 1. Con sentenza del 30 aprile 2024, depositata il 15 luglio 2024, la Corte di Appello dell'Aquila ha confermato la decisione del Tribunale di Avezzano, con la quale Belaich Abdelmoula è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309 del 1990, e condannato alla pena di anni due di reclusione ed euro 3.000,00 di multa, con l'ordine di espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ex art. 86 D.P.R. n. 309/90 e con revoca della sospensione condizionale delle pene inflitte con due precedenti sentenze emesse dal G.I.P. del Tribunale di Avezzano.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo due motivi. 2.1 Con il primo motivo, lamenta violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod.proc.pen., per erronea applicazione dell'art. 81, cpv., cod.pen., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al rigetto della richiesta di applicazione della pena in continuazione con precedenti sentenze irrevocabili. Sostiene il ricorrente che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare tutti gli elementi proposti dalla difesa per ritenere sussistente il medesimo disegno criminoso, limitandosi a valorizzare il dato temporale e affermando apoditticamente che i fatti fossero frutto di "determinazioni estemporanee". Tale motivazione, peraltro, sarebbe in contrasto con quella offerta per giustificare la sussistenza della pericolosità sociale, basata sull'essere il prevenuto "noto alle forze dell'ordine per altre vicende legate agli stupefacenti". 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod.proc.pen., in riferimento all'art. 203 cod.pen., nonché manifesta illogicità della motivazione in ordine all'ipotesi normativa dell'attualità della pericolosità sociale ai fini dell'applicazione dell'espulsione dal territorio nazionale. Il ricorrente richiama la sentenza delle Sezioni Unite n. 111 del 4 gennaio 2018 e la decisione della Corte Costituzionale n. 58 del 1995, per sostenere che l'accertamento della pericolosità sociale deve essere concreto ed attuale, non potendo derivare automaticamente dalla cittadinanza straniera o dalla semplice recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 II primo motivo è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha motivato adeguatamente sulla insussistenza del medesimo disegno criminoso tra il reato in esame e quelli oggetto delle precedenti sentenze, valorizzando la distanza temporale di oltre cinque anni tra i fatti e ritenendo che gli stessi non potessero essere frutto di una originaria programmazione, ma piuttosto di determinazioni estemporanee. Il motivo è inoltre aspecifico e del tutto generico, in quanto afferma genericamente la sussistenza di un unico e originario disegno criminoso, ma non si confronta con le singole condanne e con la decisione impugnata, che ha sottolineato come l'ampio arco temporale in cui sono state tenute impedisce di ritenere che siano state tutte programmate sin dalla commissione del primo delitto.

Pertanto, la motivazione oggetto di censura è logica e approfondita, tale da soddisfare il grado di motivazione ritenuto necessario dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464) e si conforma ai principi della giurisprudenza di legittimità in tema di valutazione della sussistenza della continuazione, stabiliti in particolare dalla sentenza Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074; 3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. Sebbene sia corretto il principio richiamato dal ricorrente, secondo cui l'espulsione dello straniero condannato per reati in materia di stupefacenti, ai sensi dell'art. 86 D.P.R. n. 309/90, richiede un accertamento in concreto della pericolosità sociale, la Corte d'Appello ha in effetti operato tale valutazione, facendo riferimento agli elementi oggettivi che emergevano dagli atti.

In particolare, il giudice di merito ha valorizzato sia la modalità della condotta (detenzione di cocaina ad elevato principio attivo, già suddivisa in 13 involucri pronti per essere ceduti), sia i precedenti penali dell'imputato (specificamente in materia di stupefacenti, oltre a quelli per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale). Tali elementi sono stati ritenuti indicativi di una personalità dedita al crimine e di una permanenza nel territorio italiano finalizzata alla commissione di reati.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 20