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Ordinanza — n. 18022/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to personal filing prohibition and generic lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18022/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defendant personally filed it, violating the statutory ban on personal appeals. The appellant argued the lower court's sentencing lacked proper consideration of moral and social conditions, but the appeal merely repeated generic criticisms without engaging with the specific reasoning regarding the defendant's criminal history and social danger. The court ruled that an appeal must offer a specific, argumentative critique of the lower court's decision, which this generic filing failed to provide.

Regesto Legislator

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Art. 613 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: The appeal is inadmissible if filed personally by the accused, as only the public prosecutor or civil party may do so; furthermore, the appeal is inadmissible if its content is generic and fails to provide a specific, argumentative critique of the lower court's reasoning.

Parole chiave

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personal appeal prohibition generic appeal content inadmissible appeal specific legal arguments criminal procedure law asserzione difendibile esame di merito attendibilità dei testimoni

Disposizioni normative citate

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Art. 613 c.p.p.
Il ricorso è inammissibile poiché l'art. 613 cod.
Art. 606 c.p.p.
Avverso la predetta sentenza, l'imputato ha personalmente proposto ricorso, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione ex art. 606, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Art. 1 comma 55 legge n. 103 del 2017
- come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n.
art. 613 cod. proc. pen
Il ricorso è inammissibile poiché l'art. 613 cod. proc. pen.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01
Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEATTY MARONG ESSA nato il 03/06/1988 avverso la sentenza del 18/09/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con sentenza del 18 settembre 2024, la Corte di Appello di Roma ha confermato la sentenza di primo grado con la quale Meatty Marong Essa è stato condannato, all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni 1 di reclusione ed euro 2.200,00 di multa, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, così riqualificato il fatto rispetto all'originaria contestazione di cui al comma 1 della medesima disposizione.

2. Avverso la predetta sentenza, l'imputato ha personalmente proposto ricorso, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. . Il ricorrente lamenta, in termini generici, che il provvedimento impugnato presenta "connotati di illegittimità", censurandone l'adeguatezza motivazionale in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata considerazione delle "condizioni morali e sociali" dell'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile poiché l'art. 613 cod. proc. pen. - come modificato dall'art. 1, comma 55, legge n. 103 del 2017- non consente più che l'imputato possa proporre personalmente ricorso in cassazione.

4. Il ricorso risulterebbe comunque inammissibile per la genericità del suo contenuto. Deve essere osservato, infatti, come esso, lungi dal confrontarsi con la congrua e logica motivazione resa dalla Corte territoriale in replica alle analoghe doglianze eccepite con l'atto di appello - nella quale erano state congruamente evidenziate le argomentazioni a supporto della determinazione della pena (modus operandi, precedenti penali costituiti da tre condanne per reati in materia di stupefacenti) e le ragioni di sussistenza della pericolosità sociale del prevenuto, giustificative dell'applicazione nei suoi confronti della misura dell'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato reiterino le medesime considerazioni critiche espresse nel precedente atto impugnatorio, proposto avverso la sentenza di primo grado.

Per come ripetutamente chiarito da questa Corte di legittimità (cfr., ex plurimis, Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584-01), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione, cioè, è innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta.

Risulta di chiara evidenza, pertanto, che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento).

5. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025 Il Consiglier