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Ordinanza — n. 18020/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds lacking specific critique of lower court's factual and legal reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 18020/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the cassation appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the appellant. The appellant criticized the lower court's evaluation of evidence and application of law without providing specific analytical arguments regarding the factual errors or legal violations. Consequently, the Court upheld the conviction for drunk driving and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.; Art. 616 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible for genericity when the critical remarks do not explicitly articulate and argue the specific factual or legal grounds underlying the decision, failing to identify the precise elements constituting the alleged defect.

Parole chiave

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generic grounds inadmissibility cassation appeal rejection specific critique requirement drunk driving conviction procedural costs award difesa penale adeguamento della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
art. 606 c.p
L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
art. 616 cod.proc.pen
Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822 (Galtelli)
Corte Cost., sent. n. 186/2000
616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TINNIRELLO FRANCESCO nato a PALERMO il 31/07/1963 avverso la sentenza del 06/11/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; Motivi della decisione 1. La Corte d'Appello di Palermo, con la sentenza in data 06/11/2024, che ha confermato la condanna alla pena di mesi due di arresto ed euro 800,00 di multa, inflitta dal Tribunale di Termini Imerese a Tinnirello Francesco in data 28/02/2023 per il reato di cui all'art. 186, comma 2, lett.

b) e comma 2 bis del D.Igs. 30 aprile 1992, n. 285, con sospensione della patente di guida per la durata di mesi sei.

2. L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione per violazione dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) c.p.p. in relazione ai capi d'imputazione contestati, sostenendo che i giudici di merito avrebbero errato nella valutazione del dato storico processuale, applicando erroneamente la legge penale in materia di prove e dando luogo ad una sentenza illogica e incongruente. Lamenta, in particolare, l'inosservanza dei principi di ragionevolezza nella stesura della motivazione. Il ricorrente sostiene che l'Organo decidente avrebbe omesso l'esame di punti rilevanti, viziando così il procedimento logico-giuridico in ordine alla partecipazione dell'imputato nei fatti di reato ascrittigli.

3. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile. Le doglianze articolate dal ricorrente risultano generiche, prive di confronto con la decisione impugnata e non scandite dalla necessaria critica analitica delle argomentazioni poste a fondamento della sentenza. L'impugnazione si limita a contestare l'erronea valutazione del dato probatorio e l'applicazione della legge penale, senza tuttavia indicare specificamente in cosa consisterebbe l'errore valutativo o l'erronea applicazione della legge. Deve in proposito richiamarsi il principio, affermato dalle Sezioni Unite nella sentenza Galtelli (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Rv. 268822), secondo cui "l'impugnazione è inammissibile per genericità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, non potendo ritenersi ammissibile l'atto di impugnazione che si limiti alla mera enunciazione di un vizio di cui all'art. 606 c.p.p., senza una puntuale indicazione degli elementi che rendono configurabile il vizio stesso". Nel caso di specie, il ricorrente ha omesso di specificare quali elementi di prova sarebbero stati erroneamente valutati e quali principi di diritto sarebbero stati violati, limitandosi a formulare censure generiche che si risolvono nella mera richiesta di una rivalutazione del compendio probatorio.

La Corte d'Appello ha confermato la decisione di primo grado con motivazione congrua e immune da vizi logici, valorizzando sia gli elementi sintomatici dello stato di ebbrezza rilevati dai verbalizzanti (alito vinoso, occhi lucidi, linguaggio sconnesso), sia l'esito della prova dell'alcoltest (tasso alcolemico pari a 1,44 g/1). Correttamente, inoltre, la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante di aver provocato un incidente stradale, in considerazione del fatto che il veicolo condotto dall'imputato, autonomamente e senza essere sollecitato da altrui condotte, era fuoriuscito dalla carreggiata.

Rispetto a tale apparato motivazionale, il ricorso per cassazione si rivela carente della necessaria specificità, poiché non affronta in modo critico e argomentato le ragioni poste a fondamento della decisione, ma si limita a proporre una diversa e generica lettura delle risultanze processuali, inammissibile in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025 Il Con