Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of substantive review of appellate court's factual findings on abuse of parking activity.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Torres Maurizio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for abusive parking and access violations, arguing insufficient evidence and lack of mitigating circumstances. The court rejected these claims, stating that the appellate court properly evaluated the evidence and the defendant's criminal history, which precluded a review of the factual merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. e) e lett. b) c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The Court of Cassation cannot review the factual findings of the Court of Appeal regarding the constitution of the crime or the exclusion of punishability due to particular triviality, as these require a complex evaluation of the specific circumstances and the offender's personality that falls within the exclusive jurisdiction of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORRES MAURIZIO nato a PALERMO il 11/11/1971 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA; e Motivi della decisione 1. Con sentenza del 15 ottobre 2024, la Corte d'Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale cittadino in data 8 giugno 2023, ha rideterminato in mesi tre e giorni quindici di arresto ed euro 1.150,00 di ammenda la pena inflitta a Torres Maurizio, ritenuto responsabile dei reati di cui all'art. 7 comma 15-bis del D.Lvo n. 285/1992 (esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore) e all'art. 21-ter L. n. 132/2018 (inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane).
2. L'imputato, per il tramite del difensore, propone ricorso per cassazione, articolando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett.
e) cod.proc. pen.., per carenza di motivazione in relazione alla configurazione della fattispecie di cui all'art. 7, comma 15-bis del Divo n. 285/1992. Lamenta che la Corte territoriale abbia basato il proprio convincimento su una motivazione meramente apparente, non essendo stata raggiunta la prova certa ed incontrovertibile che l'imputato stesse esercitando l'attività di parcheggiatore abusivo. 2.2 Con il secondo motivo, deduce violazione dell'art. 606, lett.
b) ed e) cod.proc.pen.., per mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. 2.3 Con il terzo motivo, censura la sentenza per violazione dell'art. 606 lett.
b) ed e) cod.proc.pen.., per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta che la Corte territoriale abbia fondato il diniego esclusivamente sui precedenti penali, senza valutare il contesto economico e le peculiarità della vicenda.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1 Quanto al primo motivo, le doglianze afferenti alla carenza probatoria e alla insufficienza degli elementi costitutivi del reato di parcheggiatore abusivo si risolvono in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio già vagliato dai giudici di merito. Invero, la Corte d'appello ha adeguatamente motivato ritenendo che, alla luce della annotazione di RG., la condotta del prevenuto integrasse gli estremi dell'art. 7, comma 15 bis, C.d.S., nella misura in cui egli forniva indicazioni agli automobilisti in transito circa i parcheggi disponibili e che già in precedenza era stato sanzionato per medesime violazioni, sottolineando la sistematicità e la ripetizione delle condotte ( cfr. in tal senso Cass., sez. 7 n. 2883 del 2025).
La questione proposta dal ricorrente non investe profili di legittimità, bensì il merito della ricostruzione fattuale, inibito in questa sede. 3.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato. In tema di particolare tenuità del fatto, la Corte d'Appello ha motivato adeguatamente il rigetto della richiesta, evidenziando che il fatto era stato commesso in una via particolarmente trafficata del centro cittadino, vicina agli uffici della cittadella giudiziaria e al Teatro Massimo, zona ad alta e continua frequentazione. Tale circostanza è stata correttamente ritenuta incompatibile con il requisito dell'esiguità dell'offesa, richiesto dall'art. 131-bis cod.pen.
Il giudizio sulla particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessa che ha ad oggetto sia le modalità della condotta sia l'esiguità del danno o del pericolo, valutati ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod.pen. (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj). Nel caso di specie, la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che l'offesa al bene giuridico tutelato non potesse ritenersi di particolare tenuità, considerata la modalità della condotta e il contesto in cui è stata realizzata, oltre alla circostanza, rilevata dalla Corte, che il ricorrente era stato segnalato per le medesime violazioni anche in altre occasioni. 3.3 Del pari manifestamente infondato è il terzo motivo.
La Corte d'Appello ha motivato il diniego delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento alla spiccata capacità a delinquere dell'imputato, desunta dai numerosi precedenti per i delitti di ricettazione, minaccia, furto e falsità materiale. Tale motivazione, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, non si risolve in un'apodittica affermazione, ma valorizza elementi specifici della personalità dell'imputato, valutabili in termini ostativi alla concessione dele attenuanti in esame. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (cfr.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/20:17, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899;
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01).
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8