Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifest unfoundedness regarding prior convictions and health circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible for manifest unfoundedness, rejecting the appellant's claims regarding the application of Article 133 of the Penal Code. The appellant argued that prior convictions were improperly valued to deny resipiscence and that his father's health issues justified driving without a license. The court ruled that the lower courts correctly exercised their discretion in assessing the appellant's criminal personality and found no evidence that the father was being transported to the hospital at the time of the offense.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen.; Art. 133 cod. pen.: The cassation appeal is inadmissible for manifest unfoundedness when the lower court's evaluation of prior convictions and mitigating circumstances lacks logical or legal defects, as the judge has discretion in determining the gravity of the offense and the offender's capacity to reoffend.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATI STEFANO nato a BOLOGNA il 20/03/1975 avverso la sentenza del 07/11/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO LUIGI BRANDA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza emessa il 7 novembre 2024, la Corte d'Appello di Bologna ha confermato la pronuncia del Tribunale cittadino in data 23 febbraio 2024, che dichiarava Pilati Stefano colpevole del reato di cui all'art. 116, comma 15, D.Lgs. 285/1992, condannandolo alla pena di mesi sei di arresto ed euro 3.000,00 di ammenda, nonché al pagamento delle spese processuali. 2.L'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
b) cod.proc.pen., l'inosservanza o erronea applicazione dell'art. 133 cod.pen. 2.1. In particolare, il ricorrente lamenta che la Corte d'Appello avrebbe errato nell'applicazione dell'art. 133 comma 2 n. 2 cod.pen., valorizzando due precedenti penali risalenti (29.6.2012 e 27.8.1995) rispetto alla data del fatto contestato (10.2.2022), per escludere qualsiasi forma di resipiscenza, così errando nell'applicazione della norma. 2.2. Il ricorrente contesta altresì l'erronea applicazione dell'art. 133 comma 2 n. 4 cod.pen., sostenendo che le gravi condizioni di salute del padre dell'imputato, poi deceduto, avrebbero determinato quest'ultimo ad utilizzare l'automobile per soddisfare le esigenze del genitore all'epoca diversamente abile.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. 3.1. Relativamente all'asserita erronea applicazione dell'art. 133, comma 2, n. 2, cod.pen., si osserva che nell'ambito del potere discrezionale di commisurazione della pena, il giudice deve valutare, ai fini del corretto esercizio, gli elementi che attengono alla gravità del fatto e alla capacità a delinquere e indicare tra questi quelli che ritiene di rilevanti ai fini della determinazione concreta della pena da infliggere di cui deve fornire congrua motivazione. Nel caso in esame, la Corte territoriale ha correttamente valutato i precedenti penali dell'imputato, alcuni dei quali specifici, ritenendoli espressivi di una personalità incline a reiterare condotte illecite della medesima specie.
La motivazione sul punto appare immune da vizi logico-giuridici, atteso che la ricorrenza di precedenti condanne per lo stesso reato (come correttamente evidenziato dalla Corte d'Appello: "l'appellante è stato condannato altre due volte per analogo reato commesso il 29.6.2012 e il 27.8.1995") costituisce un elemento che il giudice può legittimamente valorizzare nell'esercizio del proprio potere discrezionale. 3.2. Per quanto concerne l'asserita erronea applicazione dell'art. 133 comma 2 n. 4 cod.pen., la censura è parimenti infondata. Le condizioni di salute del padre dell'imputato non costituiscono una circostanza tale da giustificare la condotta di guida senza patente, considerando che dalle risultanze processuali, come rilevato dalla Corte d'Appello, non è emerso che al momento del fatto l'imputato stesse effettivamente trasportando il padre in ospedale.
4. Alla declaratoria di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186/2000), al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 8 aprile 2025 Il Consigliere